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STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 1 – Costituzione
E’ costituita sotto forma di
associazione la "Associazione Ecologica Romana" (A.E.R.)
L'Associazione ha lo scopo di
promuovere iniziative per la diffusione di una coscienza ecologica, per
la difesa del verde e del patrimonio vegetale.
L’Associazione non ha carattere politico né finalità di lucro.
Articolo 2 – Oggetto
sociale
L'Associazione, per il raggiungimento
delle sue finalità si propone:
-
l'organizzazione di corsi di
formazione e di informazione, conferenze e dibattiti;
-
la collaborazione con organismi
italiani e stranieri aventi finalità analoghe.
Articolo 3 – Sede
L'Associazione ha sede in Roma.
Articolo 4 - Soci
I soci si dividono in fondatori,
promotori, ordinari e onorari.
Sono soci fondatori coloro che si sono fatti carico della ideazione
dell' Associazione e delle sue attività e in particolare quelli
nominativamente indicati nell'atto costitutivo.
Sono soci promotori coloro che hanno favorito l'iniziativa fin dal 1979.
I soci fondatori sono a tempo
indeterminato e per essi non valgono le disposizioni di cui a seguito.
L'ammissione a socio ordinario è
subordinata alla accettazione della domanda dell'interessato da parte
del Consiglio Direttivo.
La qualità di socio è
strettamente personale e ha validità annuale.
Possono essere ammessi come soci coloro che partecipano alle attività e
ai corsi che l'Associazione promuove.
Compatibilmente con le modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo, è diritto dei soci partecipare alle
attività promosse dall'Associazione.
Si fa obbligo ai soci di
provvedere alla assicurazione contro gli infortuni.
Il Consiglio Direttivo con delibera unanime, nomina soci onorari coloro
che si siano adoprati per il raggiungimento delle finalità statutarie
dell’Associazione o che ricoprano un ruolo di rilievo per la tutela e la
salvaguardia dei beni ambientali.
Articolo 5 – Organi
dell’Associazione
Gli organi dell'Associazione sono :
-
L'Assemblea dei Soci
-
Il Consiglio Direttivo
Articolo 6 – Assemblea
dei soci
L'assemblea è formata dai soci
promotori, fondatori, ordinari e onorari, tutti con diritto al voto.
L'assemblea si riunisce in
sessione ordinaria almeno una volta l'anno e in sessioni straordinarie
ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o qualora ne
sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto (1/5) dei soci.
All'assemblea spetta
l'approvazione del programma generale dell'attività dell'Associazione e
la verifica della gestione del fondo comune.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con
la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione le
deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Articolo 7 – Il
Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo è costituito dai
soci fondatori e da cinque (5) soci promotori o ordinari, in regola con
l'iscrizione annua all'Associazione, eletti dall'assemblea dei soci, che
elegge inoltre due (2) consiglieri supplenti.
I membri eletti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono
rieleggibili.
Articolo 8 – Cariche
II Consiglio direttivo provvede a
nominare tra i propri membri:
-
·
il Presidente
-
·
il Vicepresidente
-
·
il Segretario
-
·
il Tesoriere
Al Presidente a al Vicepresidente
spetta la funzione di rappresentanza dell'Associazione.
Articolo 9 – Riunioni
del Consiglio Direttivo
II Consiglio si riunisce tutte le volte
che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da
almeno due (2) dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per
deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e sull'ammontare
della quota sociale.
Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal
Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età.
Il Consiglio direttivo
sovraintende alle attività dell'Associazione e provvede a quanto
occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.
Articolo 10 –
Istituzione di commissioni
II Consiglio Direttivo può istituire
tra i soci commissioni di studio anche a carattere permanente; a tali
commissioni possono essere aggregati anche esperti esterni.
Articolo 11 – Quote
sociali e contributi
Le entrate dell'Associazione sono
costituite:
-
dalle quote annuali dei soci
-
da contributi derivanti da
eventuali iniziative quali ad esempio la divulgazione di materiale
didattico, posters, pubblicazioni promosse dall’Associazione.
La quota annuale di Associazione è
stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci fondatori e onorari sono
esenti dal pagamento della quota.
Articolo 12 – Il
patrimonio sociale
Le quote e i contributi formano il
fondo comune dell'Associazione. Il fondo sarà usato per le necessità
dell'Associazione nelle modalità che il Consiglio Direttivo riterrà più
opportune.
Ogni bene acquistato con il
fondo comune si intende di proprietà dell'Associazione. In caso di
recesso le quote non sono restituibili.
Articolo 13 –
Scioglimento dell’ Associazione
In caso di scioglimento
dell'Associazione determinato a maggioranza dall'assemblea dei soci, il
fondo comune e i beni esistenti verranno devoluti all'ente prescelto a
maggioranza dall'assemblea stessa.
Articolo 14 – Modifiche
dello statuto
Le modifiche dello statuto sono
deliberate dall'assemblea con la presenza di almeno la metà dei
componenti e a maggioranza dei due terzi (2/3) dei votanti in prima
convocazione e con la metà dei voti più uno dei presenti in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; è fatto salvo il
parere vincolante del Consiglio Direttivo; in caso di parere contrario
la delibera pertanto non avrà efficacia.
Articolo 15 – Rinvio al
Codice Civile
Per tutto quanto non espressamente
previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
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