A.E.R. Associazione Ecologica Romana.


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 Programma 6 giugno e 30 settembre, vedi NEWS

Le foto riportate nei testi sono state fornite da:
Archivio Centro Parchi
Luigi Colangeli
Paolo Lavezzo

Aggiornamento 22/6/2010
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 – Costituzione

E’ costituita sotto forma di associazione la "Associazione Ecologica Romana" (A.E.R.)
L'Associazione ha lo scopo di promuovere iniziative per la diffusione di una coscienza ecologica, per la difesa del verde e del patrimonio vegetale.
L’Associazione non ha carattere politico né finalità di lucro.

Articolo 2 – Oggetto sociale

L'Associazione, per il raggiungimento delle sue finalità si propone:

  1. l'organizzazione di corsi di formazione e di informazione, conferenze e dibattiti;

  2. la collaborazione con organismi italiani e stranieri aventi finalità analoghe.

Articolo 3 – Sede

L'Associazione ha sede in Roma.

Articolo 4 - Soci

I soci si dividono in fondatori, promotori, ordinari e onorari.
Sono soci fondatori coloro che si sono fatti carico della ideazione dell' Associazione e delle sue attività e in particolare quelli nominativamente indicati nell'atto costitutivo.
Sono soci promotori coloro che hanno favorito l'iniziativa fin dal 1979.
I soci fondatori sono a tempo indeterminato e per essi non valgono le dispo­sizioni di cui a seguito.
L'ammissione a socio ordinario è subordinata alla accettazione della domanda dell'interessato da parte del Consiglio Direttivo.
La qualità di socio è strettamente personale e ha validità annuale.
Possono essere ammessi come soci coloro che partecipano alle attività e ai corsi che l'Associazione promuove.
Compatibilmente con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, è diritto dei soci partecipare alle attività promosse dall'Associazione.
Si fa obbligo ai soci di provvedere alla assicurazione contro gli infortuni.

Il Consiglio Direttivo con delibera unanime, nomina soci onorari coloro che si siano adoprati per il raggiungimento delle finalità statutarie dell’Associazione o che ricoprano un ruolo di rilievo per la tutela e la salvaguardia dei beni ambientali.

Articolo 5 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell'Associazione sono :

  1. L'Assemblea dei Soci

  2. Il Consiglio Direttivo

Articolo 6 – Assemblea dei soci

L'assemblea è formata dai soci promotori, fondatori, ordinari e onorari, tut­ti con diritto al voto.
L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno e in sessioni straordinarie ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga oppor­tuno o qualora ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto (1/5) dei soci.
All'assemblea spetta l'approvazione del programma generale dell'attività dell'Associazione e la verifica della gestione del fondo comune.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione le deliberazio­ni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 7 – Il Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori e da cinque (5) soci promotori o ordinari, in regola con l'iscrizione annua all'Associazione, eletti dall'assemblea dei soci, che elegge inoltre due (2) consiglieri supplenti.
I membri eletti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Articolo 8 – Cariche

II Consiglio direttivo provvede a nominare tra i propri membri:

  • ·         il Presidente

  • ·         il Vicepresidente

  • ·         il Segretario

  • ·         il Tesoriere

Al Presidente a al Vicepresidente spetta la funzione di rappresentanza dell'Associazione.

Articolo 9 – Riunioni del Consiglio Direttivo

II Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga neces­sario o che ne sia fatta richiesta da almeno due (2) dei suoi membri e co­munque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e sull'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età.
Il Consiglio direttivo sovraintende alle attività dell'Associazione e provve­de a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e stra­ordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

Articolo 10 – Istituzione di commissioni

II Consiglio Direttivo può istituire tra i soci commissioni di studio anche a carattere permanente; a tali commissioni possono essere aggregati anche esperti esterni.

Articolo 11 – Quote sociali e contributi

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  1. dalle quote annuali dei soci

  2. da contributi derivanti da eventuali iniziative quali ad esempio la divulgazione di materiale didattico, posters, pubblicazioni promosse dall’Associazione.

La quota annuale di Associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci fondatori e onorari sono esenti dal pagamento della quota.

Articolo 12 – Il patrimonio sociale

Le quote e i contributi formano il fondo comune dell'Associazione. Il fondo sarà usato per le necessità dell'Associazione nelle modalità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune.
Ogni bene acquistato con il fondo comune si intende di proprietà dell'Asso­ciazione. In caso di recesso le quote non sono restituibili.

Articolo 13 – Scioglimento dell’ Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione determinato a maggioranza dall'assemblea dei soci, il fondo comune e i beni esistenti verranno devoluti al­l'ente prescelto a maggioranza dall'assemblea stessa.

Articolo 14 – Modifiche dello statuto

Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'assemblea con la presenza di almeno la metà dei componenti e a maggioranza dei due terzi (2/3) dei votanti in prima convocazione e con la metà dei voti più uno dei presenti in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; è fatto salvo il pa­rere vincolante del Consiglio Direttivo; in caso di parere contrario la deli­bera pertanto non avrà efficacia.

Articolo 15 – Rinvio al Codice Civile

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

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